(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                   Umbria n. 35 del 5 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1.  La  Regione  con  la  presente  legge  detta  norme  per   la
prevenzione e l'indennizzo dei danni  non  altrimenti  indennizzabili
provocati dalla fauna selvatica  o  inselvatichita  e  dall'attivita'
venatoria.