(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 5 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione con la presente legge detta norme per la prevenzione e l'indennizzo dei danni non altrimenti indennizzabili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita e dall'attivita' venatoria.